Articolo 1 - Costituzione della Cassa Edile e sua denominazione
In attuazione di quanto disposto dal Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai edili ed affini, è costituita la Cassa Edile di Bergamo.
Articolo 2 - Funzioni, sede e durata
La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., la FeNEAL/UIL, la FILCA CISL e la FILLEA/CGIL, nonché fra ANCE Bergamo e la FeNEAL/UIL, la FILCA/CISL e la FILLEA/CGIL della Provincia di Bergamo.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.
La Cassa ha la sua sede in Seriate ed adempie alle proprie funzioni, indicate nel presente Statuto, a favore degli operai compresi gli apprendisti, dipendenti da datori dilavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale esercitano, nel territorio della Provincia di Bergamo, le attività edilizia ed affini.
La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.