ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE
All’operaio che in un biennio abbia maturato l’Anzianità Professionale Edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell’anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dall’Allegato C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini. L’operaio matura l’Anzianità Professionale Edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto:
le ore di lavoro ordinario prestate;
le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS;
le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall’INAIL;
le ore di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
le ore di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.lgs. n. 151/2001;
104 ore di assenza per congedo matrimoniale,
88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva.
Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione, che è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio. La prestazione per l’Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi orari, comunicati ogni anno dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio.
Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di lavoro ordinario e che in un successivo biennio maturino il diritto alla prestazione, la stessa è calcolata applicando l’importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l’importo previsto per la terza erogazione, sempreché l’operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.